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Versione 1.0
Dal 01.07.2003 è obbligatorio attenersi alle Direttive ATEX per la realizzazione e/o modifiche di impianti in ambienti con presenza di gas o polveri potenzialmente esplosive.
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MODIFICA DEL D.Lgs. n.626/94 (introduzione del titolo VIII bis): |
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Il 29 maggio 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che prevede:
Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
Il nuovo titolo VIII bis aggiunto al D.Lgs.626/94 integra ed estende gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, imponendo l’obbligo di adottare misure specifiche per assicurare la massima tutela della loro salute quando siano esposti al rischio di atmosfere esplosive.
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Articolo 9 (99/92/CE) |
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I luoghi di lavoro che siano in presenza di impianti con atmosfere potenzialmente esplosive, già in uso prima del 30 Giugno 2003, debbono soddisfare entro 3 anni da tale data le prescrizioni minime stabilite dalla presente direttiva.
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SPECIFICHE RICHIESTE ALL’ UTILIZZATORE FINALE: |
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- La zona di installazione dell’apparecchio (0-1-2 oppure 20-21-22)
- Il tipo di atmosfera presente (Gas o Polvere)
- La Categoria dell’apparecchiatura (1-2-3)
- L’esecuzione del motore (EExd – EExe – EExn – DIP)
- La classe di temperatura (Da T1 a T6 o T max per le polveri)
Il fornitore deve aiutare il cliente nella selezione, ma fornire sempre e comunque il prodotto richiesto dall’utilizzatore finale.
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